Dopo la morte di Pippo arriva l'ordinanza per scongiurare future aggressioni di cani

Lunghezza massima del guinzaglio mt 1,50, avere sempre la museruola con sè, divieto per i cani di entrare nei parco giochi, nei cimiteri e nelle scuole e tanto altro.. 

Dopo la morte di Pippo arriva l'ordinanza per scongiurare future aggressioni di cani
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Guinzaglio lungo massimo mt 1,50, avere sempre la museruola, divieto per i cani di entrare nei parco giochi, nei cimiteri e nelle scuole e tanto altro..

Dopo la morte di Pippo arriva l'ordinanza

Il Comune di Tavazzano si è attivato per rendere la città più sicura. Dopo quanto successo nelle scorse settimane al consigliere comunale Germano Fradegrada, che ha visto morire il proprio cane dopo l'aggressione di un pitbull sfuggito al controllo della padrona, l'amministrazione si è mobilitata per cercare di trovare una soluzione a questo problema.

Sempre troppo spesso infatti avvengono fatti che vedono aggrediti cani e padroni da altri cani lasciati liberi o mal controllati. Il comune di Tavazzano con Villavesco ha quindi approvato la scorsa settimana "L'ordinanza per la detenzione, tutela dei cani e l'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani".

Ecco gli obblighi disposti dall'ordinanza

Con l'obiettivo di prevenire danni o lesioni a persone e animali l'amministrazione comunale ha disposto l'obbligo per chiunque detenga o possegga un cane, nelle aree urbane, pubbliche o ad uso pubblico di adottare le seguenti misure:

  1. E' obbligatoria l’identificazione e registrazione all’anagrafe regionale degli animali d’affezione;
  2. Utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le specifiche aree destinate ed individuate sul territorio comunale;
  3. Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio o su richiesta delle autorità competenti;
  4. adeguare la recinzione di pertinenza in modo tale da impedire che l’animale possa scavalcarla o superarla con la testa e/o introdurvi le fauci verso l’esterno rischiando così di mordere i passanti;
  5. avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci e di raccoglierle;
  6. per i cani inseriti nel registro dei cani dichiarati a rischio di elevata aggressività, provvedere a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi. I proprietari dei suddetti cani a rischio di elevata aggressività devono sempre applicare al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio che museruola;
  7. in caso di sosta dell'automobile, l’obbligo di disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all’interno, evitando al tempo stesso che l’animale possa fuoriuscire con la testa;
  8. evitare di tenere, condurre o lasciare entrare cani e gatti ed altri animali d’affezione nei luoghi destinati all’esercizio del culto, nei cimiteri, negli ospedali, nei macelli, nei laboratori per la produzione e lavorazione degli alimenti, negli spacci, nei depositi di generi alimentari, nei teatri, nei cinematografi, nelle piscine, nei parchi-gioco dei giardini pubblici, negli stadi e negli istituti e scuole di ogni ordine e grado. Si fa anche divieto di possedere o detenere cani dichiarati a rischio elevato di aggressività (inseriti nel registro previsto dall’art. 3 della citata ordinanza):
     ai delinquenti abituali o per tendenza
     a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
     a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
     a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quarter, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall’art. 2 della legge 20 luglio 2004, n.189;
     ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.
  9. Sono esentati dal rispetto della presente ordinanza le forze di polizia, le forze armate, la protezione
    civile ed i vigili del fuoco.

Se non si rispettano gli obblighi si rischia grosso

Nel caso di mancato rispetto di uno o più degli obblighi appena esposti - la maggior parte dei quali fanno riferimento al comune senso civico e di rispetto che ciascun cittadino dovrebbe avere e mantenere - l'ordinanza prevede una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
Nei casi più gravi, dove emerga la necessità di tutelare la pubblica incolumità, il responsabile, detentore e/o possessore del cane, verrà denunciato  per inosservanza dei provvedimenti dall'autorità.

Nel caso di reiterazione delle violazioni o nei casi più gravi, al fine di garantire la pubblica incolumità si potrà anche disporre l’allontanamento dell’animale, il cui trasferimento coattivo verrà effettuato presso il canile più vicino imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario /detentore del cane, fino ad assicurare la non pericolosità dello stesso.

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